Art. 5.
(Programmazione radiotelevisiva).

      1. In attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, in occasione del prossimo rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate, la diffusione delle lingue friulana e sarda, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.